tutti gli obblighi informativi per imprese ed enti non profit • Studio PIRO


La Legge 124/2017 ha introdotto importanti obblighi di trasparenza per imprese ed enti non commerciali che ricevono erogazioni pubbliche. Questi obblighi, recentemente aggiornati, prevedono modalità e scadenze specifiche in base alla tipologia di soggetto beneficiario. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e come adempiere correttamente a questi obblighi informativi.

Chi è soggetto agli obblighi di trasparenza

Gli obblighi di rendicontazione riguardano due macro-categorie di soggetti:

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

  1. Enti non commerciali, tra cui:
    • Associazioni di protezione ambientale
    • Associazioni di consumatori
    • Associazioni, ONLUS e fondazioni
    • Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
  2. Imprese, tra cui:
    • Società obbligate all’iscrizione nel Registro delle Imprese
    • Imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata
    • Imprenditori individuali, società di persone e micro-imprese

Dove e quando pubblicare le informazioni

Le modalità di pubblicazione variano in base alla tipologia di soggetto:

Per gli enti non commerciali

Devono pubblicare le informazioni, alternativamente:

  • Sui propri siti internet o portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno
  • Nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio

In assenza di un sito internet, possono utilizzare la pagina Facebook dell’ente o il sito della rete associativa di appartenenza.

Per le imprese iscritte al Registro delle Imprese

Devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, nel termine previsto per l’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono state percepite le erogazioni.

La tua casa è in procedura esecutiva?

sospendi la procedura con la legge sul sovraindebitamento

 

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata

Possono scegliere tra:

  • Pubblicazione sui propri siti internet (o sui portali delle associazioni di categoria), entro il 30 giugno
  • Inserimento nella Nota integrativa, nei termini di approvazione del bilancio

Per le micro-imprese e altri soggetti non tenuti alla Nota integrativa

  • Pubblicazione sui propri siti internet (o sui portali delle associazioni di categoria), entro il 30 giugno
  • Per le micro-imprese, è possibile inserire l’informativa in calce allo Stato patrimoniale

Quali erogazioni vanno rendicontate

L’obbligo informativo riguarda “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Sono quindi esclusi:

  • I vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni)
  • Corrispettivi per prestazioni svolte
  • Retribuzioni per incarichi ricevuti
  • Somme dovute a titolo di risarcimento
  • Contributi associativi per l’adesione ad associazioni di categoria
  • Il cinque per mille dell’IRPEF

La soglia minima e il calcolo delle erogazioni

Gli obblighi di pubblicazione non si applicano se l’importo totale delle erogazioni ricevute è inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Sul calcolo di questa soglia esistono due interpretazioni:

  • Secondo il Ministero del Lavoro, il limite va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti
  • Secondo Assonime, il limite va riferito al totale dei vantaggi ricevuti da un medesimo soggetto erogante

Come rendicontare correttamente

Per la rendicontazione:

  • Va applicato il criterio di cassa per le erogazioni monetarie
  • Per i vantaggi non monetari, si fa riferimento all’esercizio in cui sono fruiti
  • Per i beni acquisiti a titolo gratuito, si considera l’esercizio di iscrizione del bene in bilancio

Le informazioni devono essere fornite preferibilmente in forma schematica o tabellare, indicando:

  • Dati identificativi del beneficiario (se l’informativa è su portali di terzi)
  • Dati identificativi del soggetto erogante
  • Importo dell’erogazione
  • Periodo amministrativo di incasso
  • Breve descrizione della causale

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), la pubblicazione nel predetto sistema esenta dall’obbligo informativo. A decorrere dalle erogazioni percepite nel 2023, è venuto meno anche l’obbligo di dichiarare l’esistenza di tali aiuti.

Contabilità

Buste paga

 

Sanzioni per inadempimento

In caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione è prevista:

  • Una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro
  • L’obbligo di adempiere comunque alla pubblicazione

Se entro 90 giorni dalla contestazione il trasgressore non ottempera agli obblighi e non paga la sanzione, scatta la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio o dall’Amministrazione vigilante.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati