Videocorso del: 30 Maggio 2025 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l’Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Il commercialista non è responsabile dell’accertamento tributario fatto al cliente e basato movimentazioni di cassa con saldo di cassa negativo: non basta il fatto che non lo abbia mai avvisato circa i rischi che comporta tale circostanza, dovendo essere fornita prova del nesso causale tra il danno e la condotta ascritta al professionista. Lo ha sancito la sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 9721 del 15 aprile 2025, ha respinto il ricorso di una società.
Con la circolare n. 3/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative agli uffici per garantire uniformità applicativa dopo le modifiche al Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni (DLgs. 346/1990), introdotte dal DLgs. 139/2024 in attuazione della riforma fiscale (L. 111/2023). Principali novità introdotte dal DLgs. 139/2024 (valide dal 1 gennaio 2025): Autoliquidazione dell’imposta: i contribuenti calcolano e versano autonomamente l’imposta dovuta in sede di presentazione della dichiarazione di successione.
Il MEF ha confermato, con una FAQ del 7 aprile 2025, che per gli anni 2025, 2026 e 2027 non verranno applicate sanzioni amministrative alle istituzioni finanziarie italiane che non comunicheranno il TIN (codice fiscale USA) dei conti preesistenti, purché vengano rispettate le condizioni previste dalla normativa statunitense (IRS, Notice 2024-78). Condizioni da rispettare per evitare le sanzioni: Acquisizione e comunicazione della data di nascita dei titolari del conto.
Dal 17 aprile 2025 è attivo il servizio INPS per presentare domanda per il bonus nuovi nati, previsto dall’art. 1, co. 206, L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025). Il bonus consiste in un contributo una tantum di . 1.000, erogato su richiesta dell’interessato, in presenza dei requisiti previsti.
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato i decreti attuativi dei bonus per l’assunzione di giovani e donne previsti dal DL 60/2024 (DL Coesione-Lavoro), in attesa di ufficiale pubblicazione in G.U. I decreti chiariscono le modalità e i periodi di applicazione delle agevolazioni, suscitando alcune perplessità, soprattutto sul bonus giovani.
Con l’Interpello 106 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità delle deroghe previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, che introduce limitazioni all’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nell’ambito dei bonus edilizi, con particolare attenzione ai casi in cui siano coinvolti general contractor e non siano state ancora emesse fatture nei confronti del committente alla data del 30 marzo 2024. Il caso sottoposto all’Agenzia L’interpello è stato presentato da ALFA S.p.A., nella veste di general contractor, in relazione a un contratto di appalto firmato il 21 dicembre 2021 con un condominio per l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico agevolati dal Superbonus.
Con l’ordinanza n. 6327 del 10 marzo 2025, la Corte di cassazione torna a esprimersi sul regime impositivo delle plusvalenze da cessione d’azienda, riaffermando con fermezza che la tassazione deve avvenire nel periodo d’imposta in cui si realizza giuridicamente l’atto traslativo, in applicazione del principio di competenza, senza possibilità di deroghe fondate su eventi successivi, come l’effettivo incasso, totale o parziale, del prezzo pattuito. Il contenzioso fiscale oggetto della pronuncia La questione esaminata dai giudici di legittimità ha avuto origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che – accogliendo parzialmente l’appello del contribuente – aveva rideterminato in 65.400 euro la plusvalenza imponibile da cessione d’azienda, a fronte dell’importo originariamente iscritto a ruolo per 250.000 euro, sulla base del quale era stata calcolata l’imposta sostitutiva IRPEF per l’anno d’imposta 2012.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto e diffuso il modello aggiornato della relazione dell’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore (ETS), in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre. Il documento è stato elaborato in conformità alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS, e in particolare alla Norma 7.1, rappresentando un riferimento metodologico essenziale per la corretta stesura della relazione agli associati o agli organi equivalenti delle fondazioni.
Con la comunicazione C/2025/2238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie C del 15 aprile 2025), la Commissione europea ha reso disponibile un importante documento di orientamento volto a facilitare il recepimento e l’attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica in modo sostanziale la precedente direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Il documento interviene in un momento cruciale per l’implementazione delle politiche energetiche europee, fornendo indicazioni dettagliate sui nuovi obblighi normativi, con particolare riferimento agli articoli 15-bis, 22-bis, 23 e 24, e introducendo definizioni chiave come quella di calore e freddo di scarto.
Con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, misura abrogata nel 2012 ma ancora oggetto di contenziosi per i periodi antecedenti alla sua soppressione. Il provvedimento colpisce una norma ormai non più in vigore, ma di grande rilievo sul piano giurisprudenziale e fiscale, in quanto chiarisce la violazione dei vincoli imposti dal diritto dell’Unione europea in materia di tributi armonizzati.
Con l’Interpello 109/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per una società che ha effettuato una trasformazione giuridica e optato per un esercizio sociale superiore a 12 mesi, di accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. La fattispecie: trasformazione e primo esercizio sociale di 13 mesi L’Istante, una società che il 30 novembre 2022 ha effettuato la trasformazione da società in nome collettivo (S.n.c.) a società a responsabilità limitata (S.r.l.), ha rappresentato di aver mantenuto in continuità la partita IVA e il codice ATECO precedenti.
Con l’Interpello 107 del 2025, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente pronunciata sull’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, fornendo importanti precisazioni in merito alla possibilità di continuare ad esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito anche in presenza di interventi riconducibili a bonus edilizi diversi, purché autorizzati da un titolo abilitativo unico. Il contesto dell’interpello: interventi unitari e bonus distinti L’istanza è stata presentata da ALFA S.r.l., impresa edile operante principalmente nel settore delle ristrutturazioni condominiali.
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