Nel corso della composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può essere autorizzato dal tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a, del Codice della crisi d’impresa, purché ne sia verificata la funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori.
E ciò può accadere, come nel recente caso affrontato dal Tribunale di Vasto (decreto 5 febbraio 2025), anche al fine di poter adempiere agli obblighi derivanti…
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